Ordinamento Ecclesiastico delle United Reformed Churches in North America

Settima edizione, 2016

Introduzione

Noi, in quanto federazione di chiese, dichiariamo la nostra completa sottomissione e ubbidienza alla Parola di Dio, dichiarata nel libro ispirato, infallibile e inerrante delle Sacre Scritture. Crediamo con piena persuasione che i Credi Riformati siano in pieno accordo con questa Parola di Dio. Di conseguenza, aderiamo alla Confessione di fede belga, al Catechismo di Heidelberg e ai Canoni di Dordrecht. Riconosciamo che Gesù Cristo è il Capo unico e supremo della Chiesa, che esercita questa sua funzione nelle chiese mediante la sua Parola e Spirito tramite gli uffici ordinati da Dio allo scopo di mantenere purezza dottrinale e santità di vita. Le chiese della federazione, pur rimanendo distinte, manifestano volontariamente la propria unità mediante una confessione e un ordinamento ecclesiastico comuni. Ciò è espresso nella loro cooperazione e mutua sollecitudine. Desiderando onorare il comandamento apostolico che, nelle chiese, ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine (1 Cor. 14:40), ordiniamo le nostre relazioni e attività ecclesiastiche nei seguenti articoli, raccolti nelle seguenti suddivisioni:

I. Gli uffici ecclesiastici (Articoli 1-15);
II. Le assemblee delle chiese (Articoli 16-36);
III. Le funzioni e i doveri delle chiese (Articoli 37-50);
IV. La disciplina ecclesiastica (Articoli 51-66).

I. Gli uffici ecclesiastici

Articolo 1 – I tre uffici
Cristo ha istituito tre uffici nella chiesa: ministro della Parola, anziano e diacono.

Articolo 2 – I doveri del ministro
I doveri pertinenti all’ufficio del ministro della Parola consistono nel perseverare nella preghiera e nel ministero della Parola, nell’amministrazione dei sacramenti, nel catechismo dei fanciulli, nell’assistere gli anziani nel pascere e nel disciplinare la congregazione.

Articolo 3 – Preparazione al ministero
Degli uomini competenti dovrebbero essere incoraggiati a studiare in vista del ministero della Parola. Colui che è membro di una chiesa della Federazione e aspira al ministero deve dar prova di autentica pietà al proprio Concistoro, il quale assumerà la responsabilità per ogni aspetto della sua preparazione, inclusa una licenza affinché possa esortare e si assicurerà che egli
riceva un’adeguata formazione teologica riformata. Il Consiglio della chiesa dovrebbe assisterlo nell’accertarsi che i suoi bisogni finanziari siano soddisfatti. (Vedasi Appendice, par. 1-2).

Articolo 4 – L’esame di candidatura
Al termine del periodo di formazione teologica, lo studente può presentare al proprio Concistoro la richiesta di candidarsi al ministero della Parola. Il Concistoro farà in modo che egli sia esaminato in un incontro della Classe di cui è partecipe il proprio Concistoro. Nessuno può essere candidato al ministero finché non abbia sostenuto un esame dinanzi alla Classe, alla presenza del proprio Concistoro, rispetto alla propria fede ed esperienza cristiane, alla chiamata al ministero, alla conoscenza delle sacre Scritture, sia nelle lingue originali sia nelle traduzioni in Italiano, alle Tre Formule d’Unità, alla dottrina cristiana, all’etica cristiana e alla storia della chiesa, a questo Ordinamento Ecclesiastico e alla conoscenza e all’attitudine circa i doveri e le
responsabilità specifiche del ministro della Parola, soprattutto riguardo la preparazione e l’esposizione dei sermoni. Dopo aver sostenuto tal esame, alla presenza del proprio Concistoro e con il parere favorevole dei delegati presenti all’incontro della Classe, il Concistoro lo dichiarerà un candidato in vista dell’ufficio di ministro della Parola. (Vedasi Appendice, par. 3 e 6).

Articolo 5 – Candidati estranei alla federazione
Qualora un uomo che non sia membro di alcuna chiesa della Federazione desideri essere candidato al ministero, si porrà sotto la supervisione di un Concistoro che provvederà in vista dell’esame per la candidatura. (Vedasi Appendice, par. 3 e 6).

Articolo 6 – La chiamata di un candidato
Una legittima chiamata all’ufficio di ministro per chi non ha occupato in precedenza tale ufficio consiste in quanto segue:

Primo, nell’elezione da parte del Consiglio di chi è stato dichiarato candidato al ministero secondo le norme prescritte qui, dopo aver pregato e aver ricevuto il parere della congregazione;

Secondo, nell’esame della dottrina e della condotta con l’approvazione dei delegati della Classe cui partecipa la chiesa, secondo le norme adottate dalla Federazione (vedasi Appendice, par. 4 e 6); Infine, nell’ordinazione pubblica dinanzi alla congregazione, che sarà accompagnata dalle dovute istruzioni, ammonizioni, preghiere e dalla sottoscrizione delle Tre Formule d’Unità mediante la firma della Formula di Sottoscrizione, e che sarà seguita dall’imposizione delle mani da parte dei ministri presenti e dagli anziani della congregazione, con l’impiego delle formule liturgiche appropriate.

Articolo 7 – La chiamata di un ministro all’interno della federazione
Coloro che sono già stati ordinati ministri all’interno della Federazione possono essere chiamati a servire un’altra congregazione secondo le sopracitate norme, senza alcun esame e senza l’imposizione delle mani. Ogni ministro che riceva una chiamata da una congregazione consulterà il proprio Consiglio circa tale chiamata, e potrà accoglierla solo con l’approvazione del Consiglio. Dopo la ricezione delle credenziali appropriate dalla chiesa che ha servito, verrà installato secondo le opportune formule liturgiche e sottoscriverà le Tre Formule d’Unità firmando la Formula di Sottoscrizione.

Articolo 8 – La chiamata di un ministro al di fuori della federazione
Un ministro ordinato da una chiesa al di fuori della federazione non sarà ammesso a servire una chiesa della Federazione senza un esame condotto a soddisfacimento della Classe, secondo le norme adottate dalla Federazione in base alle quali egli potrà essere dichiarato dalla Classe eleggibile alla chiamata al ministero dal Concistoro che sarà suo garante. (Vedasi Appendice, par. 5 e 6).

Articolo 9 – Un servizio a vita
Un ministro della Parola è chiamato a servire le chiese per tutta la sua vita e potrà cambiare la natura della propria opera soltanto in base a ragioni molto serie, dopo previa approvazione del proprio Consiglio e del parere favorevole della Classe.

Articolo 10 – Sostegno al ritiro dal ministero
Ogni chiesa deve provvedere adeguatamente per il ministro della Parola e per la sua famiglia nel periodo in cui è al servizio di quella congregazione. Inoltre, dovrebbe contribuire in vista della pensione e di spese derivanti da un’eventuale condizione di disabilità. Nel caso di decesso del ministro, la chiesa provvederà adeguatamente al mantenimento di sua moglie e dei figli suoi dipendenti. Chi passa a un titolo di “ministro emerito” per motivi di età o chi non può adempiere ai doveri del suo ufficio per motivi di età, malattia o altra disabilità personale, manterrà il titolo e la dignità derivanti dall’ufficio di ministro della Parola. Le sue credenziali di ministro rimarranno con la chiesa che ha servito per ultima, la quale provvederà onorevolmente al suo mantenimento, se necessario con l’assistenza delle chiese di quella Classe. Il passaggio a ministro emerito avverrà con l’approvazione del Consiglio e su concordante consiglio della Classe. Dopo il passaggio a ministro emerito, le credenziali di un
ministro possono seguire un trasferimento di adesione a una chiesa, ma solo con il consenso dei due Consigli coinvolti. Nel caso in cui una chiesa a cui il ministro (emerito o meno) è ufficialmente legato si sciolga, il Concistoro e il ministro richiederanno prontamente il consiglio della Classe affinché le credenziali del ministro possano passare a un’altra chiesa nella Classe, in
maniera coerente con l’articolo 7 dell’Ordine Ecclesiastico.

Articolo 11 – Congedo di un ministro per motivi eccezionali
Se, per ragioni serie e in circostanze eccezionali, una relazione pastorale è interrotta in maniera irreconciliabile e un ministro delle Parola o il Consiglio della congregazione che egli serve desidera terminare la relazione pastorale, tale scioglimento avverrà solo se tutte le seguenti condizioni saranno soddisfatte:

a. questo scioglimento non avverrà nel caso di delinquenza di dottrina o di vita, che richiederebbe la disciplina ecclesiastica;

b. questo scioglimento avverrà solo se una tentata riconciliazione, con la partecipazione sia dei visitatori della Classe, sia della Classe stessa, avrà fallito, risultando in una situazione intollerabile;

c. questo scioglimento avverrà solo con il consiglio concordante della Classe;

d. i provvedimenti del Consiglio per il mantenimento adeguato del ministro e della sua famiglia richiederanno il consiglio concordante della Classe.

Il Consiglio della congregazione con cui la relazione pastorale è sciolta annuncerà l’idoneità del ministro per una chiamata pastorale. Questa idoneità sarà valida per un massimo di due anni, dopo di che egli sarà congedato in maniera onorevole dal suo incarico.

Articolo 12 – La nomina di anziani e diaconi
Il Consiglio presenterà alla congregazione dei nominativi per gli uffici di anziano e diacono. Solo membri di chiesa maschi, i quali rispondono alle qualifiche bibliche per tali uffici ed esprimono un accordo con la Formula di Sottoscrizione, saranno nominati dal Consiglio. Prima di nominare alcuno, il Consiglio può accordare alla congregazione l’opportunità di dirigere la sua attenzione a uomini adatti a questi uffici.

Articolo 13 – Elezione, periodo e ordinazione/installazione di anziani e diaconi
Anziani e diaconi saranno eletti per un periodo indicato dal Concistoro, sottoscrivendo le Tre Formule d’Unità e firmando la Formula di Sottoscrizione. Così saranno ordinati e installati secondo l’appropriata formula liturgica, dopodiché potranno dedicarsi alla propria opera.

Articolo 14 – I doveri degli anziani
I doveri pertinenti all’ufficio di anziano consistono nel perseverare nella preghiera dedicandosi al governo della chiesa di Cristo secondo i principi insegnati dalla Scrittura, affinché siano praticate la purezza dottrinale e la santità di vita. Essi dovranno verificare che il ministro (o i ministri) e i diaconi adempiano fedelmente al proprio ufficio. Dovranno inoltre impegnarsi a
mantenere la purezza rispetto alla Parola e ai Sacramenti, offrire la propria assistenza per il catechismo dei fanciulli, promuovere un’educazione scolastica che sia teocentrica, visitare i membri della chiesa secondo i loro bisogni, visitare regolarmente le famiglie, esercitare la disciplina nella chiesa, promuovere attivamente l’opera dell’evangelizzazione e delle missioni e per assicurare che ogni cosa sia fatta con decoro e ordine.

Articolo 15 – I doveri dei diaconi
I doveri pertinenti all’ufficio di diacono consistono nel perseverare nella preghiera e nel sovrintendere alle opere di misericordia tra i membri della chiesa. A questo fine, devono tenersi informati sui bisogni dei membri della chiesa, devono esortare i vari membri ad esercitare la misericordia, devono raccogliere e gestire le offerte del popolo di Dio nel nome di Cristo distribuendole secondo i bisogni, devono anche saper incoraggiare e confortare mediante la Parola di Dio coloro che ricevono i doni della misericordia di Cristo. I bisogni di coloro al di fuori della chiesa, specialmente di altri credenti, dovrebbero altresì essere presi in
considerazione, secondo le risorse disponibili. I diaconi si riuniranno ordinariamente ogni mese per discutere le mansioni del loro ufficio e renderanno conto del loro operato al Concistoro.

II. LE ASSEMBLEE DELLE CHIESE

Articolo 16 – Le tre assemblee
Nelle chiese della Federazione saranno riconosciute tre assemblee: il Concistoro, la Classe e il Sinodo. La Classe e il Sinodo sono assemblee allargate che esistono solo quando ci si incontra in delegazioni. Solo il Concistoro è un’assemblea permanente.

Articolo 17 – Le materie e la maniera delle assemblee
In ciascuna assemblea si tratteranno solo questioni ecclesiastiche e solo in maniera
ecclesiastica.

Articolo 18 – La preghiera nelle assemblee
Le sedute di ciascuna assemblea si apriranno e termineranno con la preghiera.

Articolo 19 – I funzionari e l’ordine delle assemblee
In ciascuna assemblea ci sarà un presidente che sarà assistito da un vicepresidente. È dovere del presidente presentare e spiegare chiaramente le questioni da trattare, assicurandosi che i principi dell’Ordinamento Ecclesiastico siano seguiti e che ogni delegato osservi il giusto ordine e decoro nel parlare. In tutte le assemblee di delegati le suddette funzioni cesseranno allorché l’assemblea sarà aggiornata.

Articolo 20 – I doveri e la supervisione dei segretari
In ogni assemblea ci sarà un segretario che avrà il compito di compilare un accurato resoconto delle riunioni. Nelle assemblee allargate, il segretario servirà per un periodo che deve essere specificato da tale corpo. Nel periodo che intercorre tra gli incontri di un’assemblea allargata, il segretario svolgerà le proprie funzioni sotto la guida del successivo Concistoro che convocherà l’assemblea.

Articolo 21 – Il Concistoro
In ogni congregazione ci sarà un Concistoro formato dal ministro (o dai ministri) della Parola e dagli anziani, che si incontrerà ordinariamente almeno una volta al mese. Il Concistoro è l’unica assemblea nelle chiese le cui decisioni hanno un’autorità diretta all’interno della congregazione, in quanto il Concistoro riceve la propria autorità direttamente da Cristo e per questo a lui deve rispondere in modo altrettanto diretto.

Articolo 22 – L’istituzione di una nuova chiesa
Quando si organizza una congregazione nella Federazione, ciò avverrà sotto la guida di un Concistoro vicino e con il parere favorevole della Classe.

Articolo 23 – Il Consiglio
Quando i diaconi si incontrano con il Concistoro, gli uomini così riuniti formano il Consiglio. Il Consiglio svolgerà i doveri descritti nel presente Ordinamento Ecclesiastico o i doveri delegati dal Concistoro. Il Consiglio opererà sotto l’autorità del Concistoro.

Articolo 24 – Parità e unità delle congregazioni
Anche se le varie congregazioni sono distinte e uguali, e non esercitano alcun potere l’una sull’altra, esse dovrebbero preservare la comunione reciproca in quanto sono unite in Cristo, colui che è capo spirituale della chiesa. Le congregazioni manifestano tale unità incontrandosi nelle assemblee allargate.

Articolo 25 – Delegati e questioni proprie delle assemblee allargate
Coloro che sono delegati a partecipare alle assemblee allargate, parteciperanno avendo le credenziali richieste propriamente firmate, e ciascuno potrà esprime solo un voto. Nelle assemblee allargate saranno trattate solo le questioni che non si sono potute risolvere nelle assemblee più ristrette, oppure quelle in comune che riguardano le chiese delle assemblee allargate. Tali questioni potranno essere sollevate da un Concistoro e saranno prese in esame dalla Classe prima che dal Sinodo. Nessuna assemblea allargata ha l’autorità di deporre un ministro, un anziano o un diacono, oppure di esercitare la disciplina ecclesiastica in quanto tale prerogativa appartiene ai Concistori.

Articolo 26 – La Classe
Una Classe consiste di chiese vicine geograficamente i cui Concistori delegano due dei propri membri, fornendoli delle credenziali appropriate, per incontrarsi entro i dodici mesi successivi nel luogo determinato dalla Classe nell’ultimo incontro. Se almeno tre Concistori di una Classe ritengono necessario che la Classe si riunisca prima del termine prefissato, il Concistoro incaricato di convocare la riunione determinerà quando e dove ci sarà l’incontro. Le chiese faranno a turno nel provvedere un presidente e nel convocare l’assemblea della Classe. Inoltre, la Classe verificherà presso ciascun Concistoro che gli incontri dei Concistori e dei diaconi siano effettivamente tenuti, che la Parola di Dio sia predicata fedelmente, che i sacramenti siano amministrati fedelmente, che la disciplina ecclesiastica sia esercitata, che i poveri siano assistiti, che venga promossa un’educazione teocentrica, e se qualche Concistoro necessiti del consiglio e dell’aiuto della Classe per il giusto governo della chiesa. Ogni Classe informerà le altre circa questioni d’interesse comune, trasmettendo loro i propri verbali in tempo utile.

Articolo 27 – Le visite della Classe
Ciascun Concistoro di ciascuna Classe inviterà due uomini di esperienza all’interno della Classe stessa, due ministri o un ministro e un anziano, affinché visitino il Consiglio una volta ogni due anni e rendano conto di tale visita alla rispettiva Classe. I due uomini prescelti verificheranno che i conduttori adempiano fedelmente ai propri doveri, che aderiscano alla sana dottrina, che osservino tutte le cose secondo l’ordine prestabilito e che promuovano, per quanto dipende da loro, con le parole e con le opere, l’edificazione della congregazione, compresi i fanciulli. Così, i due inviati ammoniranno fraternamente i conduttori che sono stati negligenti in una qualsiasi di queste cose e con il loro consiglio e la loro assistenza indirizzeranno in ogni cosa le chiese alla pace, all’edificazione e alla massima prosperità.

Articolo 28 – Il Sinodo
Le chiese si incontreranno in un Sinodo almeno una volta ogni tre anni. Ciascun Concistoro delegherà due dei propri membri a partecipare all’incontro, in occasione del quale si determinerà il tempo e il luogo del Sinodo successivo, dando autorizzazione un Concistoro a convocare quel Sinodo. Se la maggioranza delle Classi ritiene necessario che sia convocato un Sinodo prima del tempo stabilito, il Concistoro incaricato della convocazione determinerà quando e dove avverrà l’incontro.

Articolo 29 – Appelli sporti dalle assemblee
Se una qualche assemblea lamenta di aver subito un torto a causa di una decisione di un’altra assemblea, avrà il diritto di appellarsi alle assemblee allargate. Ogni decisione di un’assemblea allargata deve essere ricevuta con rispetto e sottomissione, e sarà considerata definitiva e obbligatoria, a meno che non si dimostri in conflitto con la Parola di Dio e l’Ordinamento Ecclesiastico. Quei Concistori che hanno la convinzione di non poter accettare una decisione di un’assemblea allargata in quanto non conforme alla Parola di Dio non possono essere obbligati a farlo, a condizione che spieghino alla Classe i punti in cui una decisione dell’assemblea diverge dalla Parola di Dio. Se un Concistoro rifiuta di accettare una decisione definitiva del Sinodo e se in un Sinodo successivo la maggioranza delibera che si tratta di una questione essenziale per l’unità delle chiese, quella congregazione non sarà più considerata eleggibile nella Federazione.

Articolo 30 – Il ritiro dalla Federazione
Dopo essersi avvalsa delle possibilità per appellarsi, una chiesa, mediante il proprio Concistoro, può dissociarsi dalla Federazione in qualsiasi momento, ratificando tale decisione per iscritto alla Classe cui appartiene.

Articolo 31 – Appelli da membri della chiesa
Se un membro di chiesa lamenta di aver subito un torto a causa di una decisione di un’assemblea ristretta, avrà il diritto di appellarsi alle assemblee allargate. L’appello di un individuo deve passare prima dal Concistoro e solo in seguito, se necessario, sarà presentato all’assemblea allargata. Fino a quando non ci sarà una decisione definitiva riguardo a tale appello, quel membro di chiesa si conformerà alle decisioni e alle valutazioni già espresse.

Articolo 32 – Accoglienza di una chiesa nella Federazione
Una qualsiasi chiesa potrà essere accolta nella Federazione a patto che i suoi conduttori sottoscrivano le Tre Formule d’Unità e si conformino all’Ordinamento Ecclesiastico. Tale chiesa sarà accolta provvisoriamente nella Federazione da una Classe, in attesa di essere approvata dal Sinodo seguente. Inoltre, i suoi ministri dovranno essere esaminati prima di poter essere dichiarati ministri della Parola e dei sacramenti in seno alle United Reformed Churches in North America, secondo i regolamenti adottati dalla Federazione. (Si vedano le appendici 5 and 6).

Articolo 33 – Proprietà
Poiché solo una congregazione ha diritto alla sua proprietà, il possesso di tutte le proprietà immobili e personali di una congregazione di questa Federazione appartiene esclusivamente a quella congregazione, e il diritto di proprietà sarà soltanto a suo nome. Ciascuna congregazione avrà il controllo esclusivo su tutti i suoi beni temporali. L’esercizio dei propri diritti a loro riguardo, tramite le decisioni del proprio Concistoro, non sarà assoggettato alla supervisione da parte delle assemblee allargate, le quali non hanno il diritto di interferire in quelle decisioni. Le assemblee allargate non cercheranno in nessun modo di appropriarsi di ciò che appartiene a una congregazione, sia che tale congregazione rimanga nella Federazione, scelga di dissociarsi da essa, oppure sia allontanata dalla Federazione.

Articolo 34 – Relazioni ecumeniche a livello di chiesa
Le chiese sono incoraggiate a stabilire relazioni fraterne con altre congregazioni riformate al di fuori della Federazione, le quali manifestino i segni della vera chiesa e dimostrino la dovuta fedeltà all’insegnamento delle Scritture come è riassunto nelle Tre Formule d’Unità. Ciascuna chiesa deve rendere conto di tali attività ecumeniche alla propria Classe. Le attività fraterne tra le congregazioni che non devono essere riferite alla Classe possono includere lo sporadico scambio del pulpito, Cena del Signore unitaria, e altri modi per manifestare l’unità.

Articolo 35 – Relazioni ecumeniche a livello di Classe
Le chiese appartenenti ad una Classe possono, come gruppo, intrattenere relazioni ecumeniche con una singola chiesa o con un gruppo di chiese organizzate come classi o presbiteri. La Classe terrà informato il Sinodo di tali relazioni ecumeniche, onorando così il vincolo federativo.

Articolo 36 – Relazioni ecumeniche a livello di Federazione
La Federazione può iniziare una relazione ecumenica con altre Federazioni mediante una deliberazione del Sinodo. Una tale decisione che abbia a che fare con la comunione ecclesiastica deve essere ratificata dalla maggioranza dei Concistori della Federazione che sono stati approvati dal Sinodo. Una tale decisione che abbia a che fare con l’unione di chiese deve richiedere
l’approvazione su voto di due terzi dei membri di un Sinodo e la ratificazione di due terzi dei Concistori della Federazione che sono stati approvati dal Sinodo.

III. LE FUNZIONI E DEI DOVERI DELLE CHIESE

Articolo 37 – Culto comunitario e occasioni speciali
Il Concistoro convocherà la congregazione per il culto comunitario due volte ogni Giorno del Signore. Inoltre, può stabilire dei servizi divini speciali per celebrare il giorno di Natale, il Venerdì Santo e l’Ascensione. Può anche stabilire un giorno di preghiera in un momento di grande angoscia, oppure di ringraziamento in un momento di benedizione, come anche culti speciali il 31 dicembre e il 1° gennaio. Dovrà anche dedicare una particolare attenzione alla Pasqua e alla Pentecoste durante i rispettivi Giorni del Signore.

Articolo 38 – Regolamento e natura del culto
Il Concistoro provvederà all’ordine dei culti d’adorazione, i quali saranno condotti secondo i principi della Parola di Dio: la predicazione della Parola avrà il ruolo centrale; inoltre, si farà confessione dei peccati, si canterà e si pregherà esprimendo lodi e ringraziamenti, si offriranno doni che manifestano gratitudine.

Articolo 39 – Salmi e inni
I centocinquanta salmi della Bibbia avranno il posto principale nel canto delle chiese. Si potranno anche cantare, con l’approvazione del Concistoro, inni che riflettono fedelmente e pienamente l’insegnamento della Scrittura come sono espressi nelle Tre Formule d’Unità, purché essi siano approvati dal Concistoro.

Articolo 40 – Catechesi
Ordinariamente, in uno dei culti del Giorno del Signore, il ministro predicherà la Parola come è riassunta nelle Tre Formule d’Unità, facendo particolare attenzione al Catechismo di Heidelberg e considerando le sue domande consecutivamente.

Articolo 41 – Battesimo dei bambini sotto il patto divino
Il patto di Dio verrà impresso e sigillato ai figli dei membri di chiesa confessanti e in piena regola mediante il santo battesimo, amministrato dal ministro della Parola in un culto d’adorazione comunitario, seguendo le appropriate formule liturgiche. Il Concistoro veglierà sull’amministrazione del sacramento, che sarà impartito non appena possibile.

Articolo 42 – Battesimo di adulti
Quegli adulti che non sono stati battezzati riceveranno il santo battesimo in base alla loro pubblica professione di fede, mediante le appropriate formule liturgiche e così saranno ricevuti come membri della chiesa. Essi assumeranno così il dovere di perseverare nella comunione della chiesa, non solo ascoltando la Parola di Dio, ma anche partecipando alla Cena del Signore.

Articolo 43 – Professione pubblica della fede
I membri battezzati saranno istruiti nella fede e, quando raggiungeranno l’età per comprendere, saranno incoraggiati a fare una pubblica professione della fede in Gesù Cristo. Coloro che desiderano fare tale professione di fede saranno esaminati dal Concistoro che dovrà essere soddisfatto circa la dottrina e la condotta, e la loro professione di fede avverrà in un culto
pubblico d’adorazione dopo aver avvisato per tempo la congregazione e impiegando le formule liturgiche appropriate. Così i membri battezzati saranno ricevuti pienamente nella comunione della chiesa e dovranno perseverare in tale comunione non solo ascoltando la Parola di Dio, ma anche partecipando alla Cena del Signore.

Articolo 44 – Accoglienza di membri provenienti da altre denominazioni
Coloro che provengono da denominazioni diverse da quelle con cui abbiamo comunione ecclesiastica saranno ricevuti come membri comunicanti soltanto dopo che il Concistoro li avrà esaminati circa la dottrina e la condotta. Il Concistoro determinerà caso per caso se sia necessaria una pubblica professione di fede. Il nome delle persone sarà annunciato alla congregazione due
settimane prima, di modo che i membri di chiesa possano, se necessario, presentare eventuali legittime obiezioni all’attenzione del Concistoro.

Articolo 45 – Ammissione alla Cena del Signore
Il Concistoro veglierà sulla partecipazione alla Cena del Signore. Nessun membro sarà ammesso alla Cena se non avrà fatto pubblica professione di fede e se non vive nel timore di Dio. I visitatori potranno essere ammessi qualora, per quanto sia possibile, il Concistoro abbia la certezza che appartengano a una chiesa che segue i principi biblici, che professino giustamente la
fede e vivano camminando nel timore del Signore.

Articolo 46 – Amministrazione della Cena del Signore
Il Concistoro amministrerà ordinariamente la Cena del Signore almeno ogni tre mesi, durante un culto comunitario e impiegando le appropriate formule liturgiche. L’amministrazione sarà conforme all’insegnamento della Parola di Dio e alle norme dell’Ordinamento Ecclesiastico, di modo che serva all’edificazione della congregazione.

Articolo 47 – La vocazione missionaria della chiesa
Il mandato missionario della chiesa è annunciare la Parola di Dio agli inconvertiti. Quando tale missione deve espletarsi oltre il campo di una chiesa organizzata, dovrà essere portata avanti da ministri della Parola messi da parte per quest’opera, i quali saranno chiamati, sostenuti e sorvegliati dal rispettivo Concistoro. Le chiese si assisteranno a vicenda nel sostegno
dei propri missionari.

Articolo 48 – Il matrimonio
Le Scritture insegnano che il matrimonio è inteso come unione monogama e a vita tra un uomo e una donna legati da un patto. I Concistori istruiranno e ammoniranno coloro che sono sotto la loro cura spirituale e intendono sposarsi nel Signore. I matrimoni cristiani devono essere celebrati mediante appropriate esortazioni, promesse e preghiere, regolati dal Concistoro e tramite le appropriate formule liturgiche. I ministri non approveranno né celebreranno quei matrimoni che sono in contrasto con la Parola di Dio.

Articolo 49 – Funerali
I funerali cristiani non sono un servizio divino comunitario né sono subordinati al governo della chiesa. Si tratta di una questione familiare e dovranno essere gestiti di conseguenza.

Articolo 50 – Registro ecclesiastico
Il Concistoro manterrà un registro dei membri di chiesa che includerà nomi e date di battesimo, di professione di fede, di matrimonio e di decesso dei membri della congregazione.

IV. LA DISCIPLINA ECCLESIASTICA

Articolo 51 – La natura e lo scopo della disciplina
Siccome la disciplina cristiana è di natura spirituale e non sottrae alcuno dal giudizio o
dalla pena delle autorità civili, è necessaria, oltre a tale autorità, una censura ecclesiastica
affinché Dio sia glorificato, il peccatore sia riconciliato con Dio, con la chiesa e con il prossimo,
e il peccato sia rimosso dalla chiesa di Cristo.

Articolo 52 – I peccati privati
Se qualcuno si svia nella dottrina o vien meno nella condotta, finché il peccato è di carattere privato e non reca una pubblica offesa, si seguirà la regola prescritta da Cristo in modo chiaro in Matteo 18.

Articolo 53 – Il pentimento privato
I peccati occulti, dai quali una persona si ravvede dopo essere stata ammonita in privato da una persona o in presenza di due o tre testimoni, non saranno resi noti al Concistoro.

Articolo 54 – Partecipazione del Concistoro
Se qualcuno è ammonito nell’amore da due o tre persone circa un peccato occulto e non si ravvede, o se ha peccato apertamente in modo pubblico, la questione sarà resa nota al Concistoro.

Articolo 55 – La disciplina di un membro della chiesa
Chiunque, il cui peccato sia reso noto al Concistoro, continui a rigettare ostinatamente gli ammonimenti biblici del Concistoro sarà sospeso da tutti i privilegi dei membri di chiesa, compresa la partecipazione ai sacramenti. Dopo una tale sospensione e dopo altre successive ammonizioni, prima di un’eventuale scomunica, l’impenitenza del peccatore sarà pubblicamente denunciata dinanzi alla congregazione, la sua offesa sarà resa nota assieme alla cura ricevuta e ai molteplici ammonimenti, affinché la chiesa possa parlargli e pregare per lui. Questo avverrà in tre momenti:

primo, senza menzionare il nome della persona di modo che possa essere risparmiata;

secondo, il Concistoro cercherà il consiglio della Classe prima di procedere, menzionando il nome dell’interessato;

terzo, la congregazione sarà informata che, se non c’è pentimento, si passerà all’esclusione dalla comunione della chiesa così che la scomunica, se la persona rimane impenitente, avvenga con la piena consapevolezza della chiesa.

Il lasso di tempo tra i diversi momenti sarà stabilito a discrezione del Concistoro.

Articolo 56 – La scomunica di un membro
Se questi interventi disciplinari, fatti con amore, non portano al ravvedimento ma piuttosto induriscono il peccatore nelle sue vie, il Concistoro procederà al rimedio estremo, ossia la scomunica, secondo la Parola di Dio e con l’impiego della formula liturgica appropriata.

Articolo 57 – La riconciliazione di un membro
Il ristabilimento di colui i cui peccati sono pubblici, o sono diventati tali perché l’ammonizione della chiesa è stata rigettata, avverrà qualora vi sia evidenza sufficiente del suo pentimento, e secondo le modalità che il Concistoro riterrà utile all’edificazione della chiesa. Se, in un caso specifico, non dovesse esserci nel Concistoro una veduta comune sull’opportunità di rendere pubblico il ristabilimento di un membro, la decisione avverrà con il consiglio di due chiese vicine della stessa Classe.

Articolo 58 – L’accoglienza di una persona scomunicata
Se qualcuno che è stato scomunicato desidera riconciliarsi con la chiesa pentendosi, se ne darà annuncio alla chiesa di modo che egli possa professare il suo pentimento e, se nessuno può asserire qualcosa contro di lui in contrario, sia di nuovo ricevuto pubblicamente con l’appropriata formula liturgica.

Articolo 59 – L’esclusione di un membro battezzato adulto
I membri battezzati adulti che si sviano nella dottrina o nella condotta verranno ammoniti; se persistono, saranno esclusi dalla chiesa di Cristo. Tuttavia, prima di tale esclusione si cercherà il consiglio della Classe.

Articolo 60 – L’accoglienza di una persona esclusa
Quei membri di chiesa esclusi dalla chiesa che si ravvedono del proprio peccato saranno ricevuti di nuovo nella chiesa solo se faranno una pubblica professione di fede.

Articolo 61 – La sospensione e deposizione di un ministro, anziano o diacono
Qualora un ministro, un anziano o un diacono pecchi pubblicamente o gravemente, oppure se rifiuta di ascoltare gli ammonimenti del Concistoro, sarà sospeso dall’ufficio dal proprio Concistoro con il consiglio favorevole di due vicine chiese della Classe. Se dovesse esserci un indurimento nel peccato, o se il peccato è tale da precludergli di continuare nel suo ufficio, sarà deposto dal Concistoro con il consiglio favorevole della Classe.

Articolo 62 – Peccati gravi
I peccati che si devono ritenere gravi – ma non al punto da escluderne altri – e che meritano la sospensione o la deposizione dall’ufficio sono i seguenti: falsa dottrina o eresia, scisma pubblico, bestemmia pubblica, simonia, abbandono irresponsabile del proprio ufficio o intrusione in quello di un altro, spergiuro, adulterio, fornicazione, furto, atti violenti, ubriachezza abituale, rissa, guadagno disonesto, insomma, ogni peccato e offesa seri che rendono coloro che li commettono abominevoli agli occhi del mondo e che sarebbero motivo di scomunica per qualsiasi altro membro di chiesa.

Articolo 63 – Mutuo rimprovero
I ministri, gli anziani e i diaconi si impegneranno a riprendersi a vicenda regolarmente, esortandosi reciprocamente in modo da edificarsi rispetto all’adempimento dei propri rispettivi uffici.

Articolo 64 – Trasferimento di membri
Coloro che vorranno divenire membri di un’altra chiesa, faranno richiesta al proprio Concistoro di scrivere una lettera ufficiale al Concistoro della chiesa di cui intendono fare parte, per comunicare le informazioni pertinenti e una testimonianza sulla loro dottrina e condotta.

Articolo 65 – Parità delle chiese e dei suoi conduttori
Nessuna chiesa signoreggerà in alcun modo su altre chiese, né alcun conduttore signoreggerà su un altro conduttore.

Articolo 66 – Rispetto e revisione dell’Ordine Ecclesiastico
I presenti articoli, relativi al giusto ordinamento della chiesa, sono stati redatti e adottati in comune perché siano osservati con diligenza. Qualora si dovesse comprendere che Dio sarebbe maggiormente onorato e che le chiese sarebbero servite meglio modificando un qualche articolo, sarà necessario un voto dei due terzi di un Sinodo e sarà ratificato dai due terzi dei Concistori prima del Sinodo successivo, dopo di che le modifiche avranno effetto. Il lasso di tempo impiegato in tale ratificazione sarà determinato dal Sinodo.

Appendice 1

Linee guida per un’istruzione teologica pienamente riformata

1. Lingue bibliche e studi dell’Antico Testamento

1.1 Competenza linguistica, dimostrata mediante una conoscenza operativa
dell’ebraico in tutti i generi e le categorie letterarie dell’Antico
Testamento.
1.2 Conoscenza del contesto e dei dettagli canonici dell’Antico Testamento;
ermeneutica/critica testuale.
1.3 Corso sulle sezioni principali dell’Antico Testamento: Pentateuco, libri
storici, poesia e profeti.
2. Lingue bibliche e studi del Nuovo Testamento

2.1 Competenza linguistica, dimostrata da una conoscenza operativa della
Koiné greca in tutti i generi e le categorie letterarie del Nuovo
Testamento.
2.2 Conoscenza del contesto e dei dettagli canonici del Nuovo Testamento;
ermeneutica/critica testuale.
2.3 Corso sulle sezioni principali del Nuovo Testamento: Vangeli, Atti,
Epistole Paoline, Epistole generali e Apocalisse.

3. Storia della Chiesa

3.1 Corsi che includono i periodi della chiesa antica, medievale, della riforma
e moderna; storia della federazione URCNA.

4. Studi sistematici e apologetici

4.1 Corsi nei sei loci: teologia, antropologia, cristologia, soteriologia,
ecclesiologia ed escatologia.
4.2 Corsi sui simboli e studio delle confessioni riformate, soprattutto delle Tre
Formule d’Unità.
4.3 Almeno un corso in etica.
4.4 Almeno un corso in Apologetica.

5. Teologia pratica

5.1 Quattro corsi sulla predicazione, compreso un corso sulla predicazione del
catechismo.
5.2 Corsi sull’insegnamento, la catechesi, la consulenza, la cura pastorale,
l’evangelismo, l’ordinamento ecclesiastico e le missioni.
5.3 Ordinamento ecclesiastico/ecclesiologia (teoria e applicazioni
dell’Ordinamento ecclesiastico URCNA).

5.4 Buon completamento di almeno dieci settimane di tirocinio pastorale,
sotto la supervisione del suo concistoro locale o seminario teologico.

Appendice 2

Linee guida per un esame di licenza

1. CREDENZIALI

a. Una raccomandazione di un professore di seminario
b. Una breve dichiarazione di fede personale e di impegno confessionale.

2. PROCEDIMENTO

a. Il prospettivo licenziato deve fare domanda al suo Concistoro per il
sostenimento dell’esame e l’ottenimento delle dovute credenziali. Almeno
trenta giorni prima dell’esame, il Concistoro deve annunciare
pubblicamente la sua intenzione di esaminare il futuro licenziato, dando ad
altri concistori l’opportunità di fare osservazioni e/o obiezioni.
b. Il prospettivo licenziato dev’essere esaminato dal suo Concistoro, e il
buon esito dell’esame sarà attestato ad altri concistori all’interno della
federazione.
c. La licenza ad esortare è normalmente valida per un anno. Un
prolungamento può essere richiesto annualmente per iscritto e può
richiedere un’altra intervista.

3. CONTENUTO

a. Il prospettivo licenziato deve presentare due sermoni scritti che il suo
Concistoro possa rivedere.
b. L’esame orale deve comprendere quanto segue: primo, la condotta
scritturale del candidato; secondo, il suo impegno verso la fede riformata;
terzo, la sua comprensione del culto pubblico; quarto, questioni esegetiche
e metodo omiletico.

Appendice 3

Linee guida per un esame di candidatura

1. CREDENZIALI

a. Una raccomandazione dal Consiglio del prospettivo candidato
b. Una valutazione medica di salute
c. Un diploma che certifichi l’ottenimento di una laurea Master of Divinity o
di una laurea accademica equivalente
d. Una trascrizione ufficiale di tutti i voti ricevuti in seminario
e. Una dichiarazione di testimonianza del prospettivo candidato

2. PROCEDIMENTO

a. Per questo esame, il Concistoro del prospettivo candidato deve richiedere
un incontro di membri della Classe.
b. Il Concistoro che invita deve far circolare delle copie delle dovute
credenziali tra i Concistori della Classe.
c. Il Concistoro che invita deve rendere noto che il candidato ha passato
l’esame di candidature ed è disponibile per essere chiamato dalle chiese.
d. L’attestato, rilasciato dal Concistoro, sull’esito dell’esame sarà basato sul
voto di approvazione dato dal Concistoro e dai delegati della Classe
riguardo a ogni aspetto specifico dell’esame.
e. Se il candidato supererà l’esame di candidature e accetterà una chiamata
all’interno della stessa Classe, normalmente la cerimonia di ordinazione è
tralasciata, per evitare una duplicazione dell’opera all’interno della Classe.
Tenendo presente questa possibilità, i delegati che ascoltano l’esame di
candidatura dovrebbero determinare se le prestazioni sono sufficienti a
permettere questo tralascio.

3. CONTENUTO

a. Il prospettivo candidato deve presentare tre sermoni scritti da valutare.
Uno deve trattare di un testo assegnato dell’Antico Testamento e un altro
di un testo assegnato del Nuovo Testamento. Il terzo dev’essere un
sermone catechetico su un particolare Giorno del Signore o una domanda
e risposta del Catechismo, a sua scelta. Uno di questi sermoni dev’essere
predicato durante un culto pubblico.
b. Due requisiti da includere in questo esame sono: (1) l’impegno biblico e
confessionale del candidato e (2) la sua competenza come ministro del
culto. Il primo riguarda la sua conoscenza delle Scritture e delle
Confessioni e la sua fedeltà ad esse; il secondo investiga la sua conoscenza
e abilità teologica e ministeriale. Questo esame dovrebbe quindi indagare
i seguenti aspetti specifici:
(1) Pratica: la vita personale e spirituale del prospettivo
candidato, la sua relazione con il Signore, la sua
maturazione nella fede, la sua formazione e preparazione al
ministero, la sua comprensione della carica di ministro e i

suoi motivi per ricercarla, la liturgia, l’omiletica, la cura
pastorale e l’evangelismo.
(2) Conoscenza biblica: la dottrina delle Scritture, canonicità,
ermeneutica, ecc., e la familiarità del prospettivo candidato
con i contenuti dei vari libri della Bibbia.
(3) Esegesi biblica: si assegneranno al prospettivo candidato,
con almeno tre settimane di anticipo, un brano dell’Antico
Testamento e un brano del Nuovo (uno di questi in
relazione a uno dei sermoni assegnati); l’esaminatore dovrà
fare domande sul significato del testo e indagare sull’abilità
del prospettivo candidato di utilizzare le lingue originali e
un appropriato metodo esegetico.
(4) Conoscenza confessionale: la storia e il contenuto delle Tre
Formule d’Unità, la disponibilità del prospettivo candidato
di aderire ad esse firmando la Formula di Sottoscrizione.
(5) Dottrina riformata: l’insegnamento delle Scritture e delle
Confessioni riguardo alle sei parti principali della dottrina
riformata: teologia, antropologia, cristologia, soteriologia,
ecclesiologia ed escatologia.
(6) Storia della chiesa: il flusso della storia della chiesa, in
termini di personaggi principali, eresie, ecc., con un’enfasi
particolare sulla Riforma e sulla storia delle chiese
riformate.
(7) Etica: il significato e la funzione del Decalogo, in
relazione, tra l’altro, alla motivazione e al carattere
cristiano e ai problemi morali contemporanei,
(8) Governamento ecclesiastico: la storia e i principi del
governamento ecclesiastico riformato e i contenuti
dell’Ordinamento Ecclesiastico.

Appendice 4

Linee guida per un esame di ordinazione

1. CREDENZIALI: Una valida lettera di chiamata.
2. PROCEDIMENTO

a. Caso eccezionale: Se l’esame di ordinazione avviene nella stessa Classe
in cui è stato sostenuto l’esame di candidatura, l’esame di ordinazione
può essere tralasciato dai delegati che hanno condotto l’esame di
candidatura.
b. Il Concistoro che chiama il candidato deve invitare la Classe a partecipare
a un esame di ordinazione.
c. Il candidato dovrà predicare un sermone in un culto pubblico che condurrà
sotto gli auspici del Concistoro che lo ha chiamato.
d. La determinazione che il candidato ha superato l’esame sarà fatta in base a
ogni parte specifica dell’esame, dopo aver ricevuto un voto di
approvazione dai delegati alla Classe.
e. Al superamento dell’esame, la classe dichiarerà il candidato idoneo a
essere ordinato come ministro della Parola e dei sacramenti in seno alle
United Reformed Churches in North America.

3. CONTENUTO

I due aspetti da esaminare sono: (1) l’impegno biblico e confessionale, e
(2) la competenza in quanto ministro. Il primo riguarda la conoscenza che il
candidato ha delle Scritture e delle Confessioni e la sua lealtà ad esse; il secondo
riguarda la sua conoscenza e abilità teologica e ministeriale. Questo esame
dovrebbe quindi investigare i seguenti aspetti specifici:
(1) Pratica: la vita personale e spirituale del prospettivo candidato, la
sua relazione con il Signore, la sua maturazione nella fede, la sua
formazione e preparazione al ministero, la sua comprensione della
carica di ministro e i suoi motivi per ricercarla, la liturgia,
l’omiletica, la cura pastorale e l’evangelismo.
(2) Governamento ecclesiastico: la storia e i principi del
governamento ecclesiastico riformato e i contenuti
dell’Ordinamento Ecclesiastico.
(3) Conoscenza confessionale: la storia e il contenuto delle Tre
Formule d’Unità, la disponibilità del prospettivo candidato di
aderire ad esse firmando la Formula di Sottoscrizione.
(4) Dottrina riformata: l’insegnamento delle Scritture e delle
Confessioni riguardo alle sei parti principali della dottrina
riformata: teologia, antropologia, cristologia, soteriologia,
ecclesiologia ed escatologia.
(5) Etica: il significato e la funzione del Decalogo, in relazione, tra
l’altro, alla motivazione e al carattere cristiano e ai problemi
morali contemporanei.

Appendice 5

Linee guida per un Colloquium Doctum

Per ministri che sono stati ordinati al di fuori della federazione e cercano di essere autorizzati a

servire una congregazione all’interno della federazione (Articolo 8).
1. CREDENZIALI: due lettere di richiesta e di informazioni riguardo alla storia e alle
circostanze della relazione: una scritta dall’esaminato e una scritta dal Concistoro che lo
sponsorizza.
2. PROCEDIMENTO

a. Il Concistoro che chiama un ministro deve invitare la classe a partecipare a
un Colloquium Doctum.
b. L’esaminato dovrà predicare un sermone durante un culto pubblico che
condurrà sotto gli auspici del Concistoro che lo sponsorizza.
c. La determinazione che il ministro ha superato l’esame sarà fatta in base a
ogni parte specifica dell’esame, dopo aver ricevuto un voto di
approvazione dai delegati alla Classe.
d. Al superamento del Colloquium Doctum, la classe dichiarerà il candidato
idoneo a essere chiamato dal Concistoro che lo sponsorizza affinché operi
come ministro della Parola e dei sacramenti in seno alle United Reformed
Churches in North America.

3. CONTENUTO (si veda qui sotto)
Per ministri che sono stati ordinati al di fuori della federazione e rivestono la carica in una
congregazione che è stata accolta provvisoriamente dalla federazione (Articolo 32)
1. CREDENZIALI: due lettere di richiesta e di informazioni riguardo alla storia e alle
circostanze della relazione: una scritta dall’esaminato, una scritta dal Concistoro
dell’esaminato e una scritta dal Concistoro che lo raccomanda.
2. PROCEDIMENTO

a. Il Concistoro che raccomanda un ministro deve invitare la classe a
partecipare a un Colloquium Doctum.
b. L’esaminato dovrà predicare un sermone durante un culto pubblico che
condurrà sotto gli auspici del Concistoro che lo raccomanda.
c. Al superamento del Colloquium Doctum, la classe dichiarerà l’esaminato
ministro della Parola e dei sacramenti in seno alle United Reformed
Churches in North America.

3. CONTENUTO

I due aspetti da esaminare in questo esame sono: (1) l’impegno biblico e
confessionale, e (2) la competenza in quanto ministro. Il primo riguarda la conoscenza che il
candidato ha delle Scritture e delle Confessioni e la sua lealtà ad esse; il secondo riguarda la sua

conoscenza e abilità teologica e ministeriale. Questo esame dovrebbe quindi investigare i
seguenti aspetti specifici:

(1) Pratica: la vita personale e spirituale del prospettivo candidato, la
sua relazione con il Signore, la sua maturazione nella fede, la sua
formazione e preparazione al ministero, la sua comprensione della
carica di ministro e i suoi motivi per ricercarla, la liturgia,
l’omiletica, la cura pastorale e l’evangelismo.
(2) Governamento ecclesiastico: la storia e i principi del
governamento ecclesiastico riformato e i contenuti
dell’Ordinamento Ecclesiastico.
(3) Conoscenza confessionale: la storia e il contenuto delle Tre
Formule d’Unità, la disponibilità del prospettivo candidato di
aderire ad esse firmando la Formula di Sottoscrizione.
(4) Dottrina riformata: l’insegnamento delle Scritture e delle
Confessioni riguardo alle sei parti principali della dottrina
riformata: teologia, antropologia, cristologia, soteriologia,
ecclesiologia ed escatologia.
(5) Etica: il significato e la funzione del Decalogo, in relazione, tra
l’altro, alla motivazione e al carattere cristiano e ai problemi
morali contemporanei.

Appendice 6

Esempio di procedimento per gli esami

A. Per gli esami di candidatura:
1. In seguito all’esame e alla decisione del Concistoro dell’esaminato, i delegati
passeranno alla sessione esecutiva. Nel momento appropriato, si sporgerà la
seguente mozione: “Siamo soddisfatti di constatare che l’esaminato ha superato
la parte __________ dell’esame”.
2. Dopo una discussione di ogni parte, si passerà al voto. Se i delegati saranno
soddisfatti di tutte le parti, l’esaminato potrà continuare il processo per essere
ammesso come Ministro della Parola nelle URCNA.
3. Se i delegati non saranno soddisfatti dell’esito di una particolare parte (o di più
parti) dell’esame, l’esaminato potrà ritornare alla Classe entro 13 mesi per essere
esaminato solo in quella parte o quelle parti. Se ritornerà entro quel periodo di
tempo, non dovrà ripetere tutto l’esame.
B. Per gli esami di ordinazione e i Colloquia Docta:
1. Dopo l’esame, i delegati passeranno alla sessione esecutiva. Nel momento
appropriato, si sporgerà la seguente mozione: “Siamo soddisfatti di constatare che
l’esaminato ha superato la parte __________ dell’esame”.
2. Dopo una discussione di ogni parte, si passerà al voto. Se i delegati saranno
soddisfatti di tutte le parti, l’esaminato potrà continuare il processo per essere
ammesso come Ministro della Parola nelle URCNA
3. Se i delegati non saranno soddisfatti dell’esito di una particolare parte (o di più
parti) dell’esame, l’esaminato potrà ritornare alla Classe entro 13 mesi per essere
esaminato solo in quella parte o quelle parti. Se ritornerà entro quel periodo di
tempo, non dovrà ripetere tutto l’esame.

C. Nel caso che un esaminato non superi l’intero esame di fronte alla Classe:
1. La Classe rimarrà nella Sessione Esecutiva dichiarata per la discussione e il voto
riguardo alle prestazioni dell’esaminato in questo esame.
2. Un delegato dal Concistoro dell’esaminato sarà inviato per spiegare il prossimo
passo da prendere (si veda il punto 3 qui sotto), e riaccompagnerà l’esaminato
nella Sessione Esecutiva e di fronte all’assemblea.
3. Il Presidente, a nome della Classe, riconoscerà, con gratitudine a Dio, il successo
dell’esaminato, identificando la parte o le parti dell’esame che l’esaminato ha
superato, e lo incoraggerà e guiderà nei passi successivi.
4. Il delegato del Concistoro che ha accompagnato l’esaminato offrirà una preghiera
di ringraziamento e supplica a nome dell’esaminato.
5. Prima di concludere la Sessione Esecutiva, il Presidente chiederà all’esaminato se
preferisce rimanere come osservatore alla ripresa della Sessione Generale o essere
congedato dalla Classe prima della ripresa della Sessione Generale.
6. Alla ripresa della Sessione Generale, il Presidente annuncerà l’esito dell’esame e
le direttive generali della Classe nelle sue interazioni con l’esaminato (si veda il
punto 3 qui sopra).

Principi fondamentali del governo delle chiese riformate

1. La chiesa appartiene a Cristo, il quale è il Mediatore del Nuovo Patto.
Atti 20:28; Efesini 5:25-27.

2. Essendo Mediatore del Nuovo Patto, Cristo è il Capo della chiesa.
Efesini 1:22-23; 5:23-24; Colossesi 1:18.

3. Siccome la chiesa appartiene a Cristo, il quale è suo capo, i principi di governo della chiesa non sono una questione di preferenze umane, bensì di rivelazione divina.
Matteo 28:18-20; Colossesi 1:18.

4. La chiesa universale è unita spiritualmente in Cristo e nelle sacre Scritture.
Matteo 16:18; Efesini 2:20; I Timoteo 3:15; II Giovanni 9.

5. Il Signore non ha stabilito degli uffici permanenti e universali a livello regionale o nazionale. Chiaramente, l’ufficio di anziano (presbitero, vescovo) riveste autorità e possiede una funzione locale. Il governo riformato della chiesa è quindi presbiteriale, in quanto la chiesa è governata da anziani e non da assemblee allargate.
Atti 14:23; 20:17, 28; Tito 1:5.

6. Essendo sottoposta al suo Capo assiso in cielo, la chiesa locale è governata da Cristo dal cielo con la Parola e lo Spirito, mediante le chiavi del regno che egli ha donato per questo scopo, e non è soggetta al governo di altre chiese consorelle, le quali sono sottoposte con essa all’unico Cristo.
Matteo 16:19; Atti 20:28-32; Tito 1:5.

7. Le relazioni federative non costituiscono l’essenza della chiesa; servono, piuttosto, al bene della chiesa. Tuttavia, anche se le chiese sono distinte le une dalle altre non ne consegue che sono sconnesse le une dalle altre. La partecipazione a un rapporto
federativo, oppure la separazione da una federazione di chiese è una questione di scelta strettamente volontaria.
Atti 15:1-35; Romani 15:25-27; Colossesi 4:16; Tito 1:5; Apocalisse 1:11, 20.

8. Un rapporto federativo è possibile solo sulla base dell’unità nella fede e della confessione della stessa.
I Corinzi 10:14-22; Galati 1:6-9; Efesini 4:16-17.

9. Le chiese partecipi di una federazione si incontrano e si consultano in assemblee allargate per guardarsi dalle umane imperfezioni, e per trarre beneficio dalla sapienza di una moltitudine di consiglieri. Le decisioni di tali assemblee derivano la propria autorità nella misura della loro conformità alla Parola di Dio.
Proverbi 11:14; Atti 15:1-35; I Corinzi 13:9-10; II Timoteo 3:16-17.

10. Al fine di mostrare la loro unione spirituale, le chiese locali dovrebbero coltivare i più ampi contatti con chiese di pari consentimento, per l’edificazione reciproca e per rendere una buona testimonianza al mondo.
Giovanni 17:21-23; Efesini 4:1-6.

11. La chiesa ha il mandato di esercitare il ministero della riconciliazione proclamando il Vangelo fino alle estremità della terra.
Matteo 28:18-20; Atti 1:8; II Corinzi 5:18-21.

12. Cristo pasce la propria chiesa per mezzo dei conduttori che egli stesso sceglie.
Atti 6:2-3; I Timoteo 3:1, 8; 5:17.

13. Le Scritture ci insegnano a formare i ministri della Parola mediante un’approfondita educazione teologica.
I Timoteo 4:6; II Timoteo 2:14-16; 3:14; 4:1-5.

14. Essendo la comunità eletta e redenta di Dio, la chiesa, sotto la guida degli anziani, è chiamata a adorare Dio secondo i principi biblici che regolano l’adorazione.
Lev. 10:1-3; Deut. 12:29-32; Salmi 95:1-2, 6; 100:4; Giovanni 4:24; I Pietro 2:9.

15. Essendo la chiesa colonna e sostegno della verità, la sua vocazione è di edificare il popolo di Dio nella fede mediante il ministero dell’insegnamento.
Deuteronomio 11:19; Efesini 4:11-16; I Timoteo 4:6; II Timoteo 2:2; 3:16-17.

16. La disciplina cristiana è una manifestazione dell’amore di Dio per il suo popolo, e deve essere esercitata nella chiesa per correggere e fortificare i credenti, per mantenere l’unità della fede e la purezza della chiesa di Cristo, e per onorare e glorificare il nome del Signore.
I Timoteo 5:20; Tito 1:13; Ebrei 12:7-11.

17. L’esercizio della disciplina cristiana è, prima di tutto, un dovere personale di ogni figlio di Dio; tuttavia, quando è necessario l’esercizio della disciplina da parte della chiesa, allora sono gli anziani a doverla applicare, in quanto a loro sono state affidate le chiavi del regno.
Matteo 18:15-20; Atti 20:28; I Corinzi 5:13; I Pietro 5:1-3.

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